Portale per i Comuni dedicato alla Trasparenza per
la gestione dei rifiuti, completo di tutti i riferimenti
normativi come previsto dall’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente.
Rif. Normativi:
- - Delibera ARERA del 31 ottobre 2019 - 444
/2019/R/Rif - Allegato A - Versione integrata
con le modifiche apportate con la Delibera
ARERA 15/2022/R/RIF - - Delibera ARERA del 18 gennaio 2022 - 15
/2022/R/RIF - Testo unico per la regolazione
della qualità del servizio di gestione dei
rifiuti urbani (TQRIF)
In ottemperanza alla delibera 444 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), così come modificata e integrata dalla delibera ARERA 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, riguardante gli obblighi di trasparenza dei gestori del servizio integrato dei rifiuti, il Comune di Morciano di Leuca presenta di seguito tutte le notizie e le informazioni pertinenti.
Questa sezione del sito dell'Ente è dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet come stabilito nell'articolo 3 del TESTO INTEGRATO IN TEMA DI TRASPARENZA (TITR) allegato alla delibera ARERA n. 444/2019. Il punto 3.1 dell'articolo 3 elenca le informazioni che devono essere fornite, suddivise dalle lettere a) alla y). Al fine di rendere più chiara l'identificazione da parte degli utenti delle informazioni relative all'ambito territoriale in cui si colloca l'utenza, così come la comprensibilità delle stesse, la struttura segue l'ordine indicato da ARERA.
Informazioni e servizi per l’utenza
1) Informazioni inerenti all'identificazione dei gestori dei servizi di igiene urbana e delle tariffe
Gestore che eroga il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani:
Ditta Gial Plast Srl con sede legale in via L. Lagrange 2, 73057 Taviano (LE) - P. Iva 02431340757
Per ulteriori informazioni inerenti il Gestore dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani è possibile consultare il seguente link:
Gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti:
Comune di Morciano di Leuca con sede in Piazza Papa Giovanni Paolo II 1, 73040 Morciano di Leuca (LE) - C.F. 81003870755, P.I. 03169460759
Per ulteriori informazioni inerenti il Gestore dei servizi di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti è possibile consultare il seguente link:
https://www.comune.morcianodileuca.le.it/
2) Contatti dei gestori, orari di apertura degli uffici e modalità di accesso alle informazioni ed ai servizi per l’utenza
Gestore che eroga il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani: Gial Plast S.r.l.
Il Gestore può essere contattato telefonicamente, a mezzo mail, PEC o presso il centro informativo presente in Città.
Tutte le informazioni utili sono reperibili al seguente link:
Per richiedere informazioni sul servizio svolto dalla ditta il cittadino può utilizzare i seguenti canali:
- - Numero Verde: 800 410472
- - E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- - PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ECOCENTRO – Morciano di Leuca
Via Olimpica
Orari di apertura:
lunedì e venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00
mercoledì: dalle ore 13:00 alle ore 17:00
sabato: dalle ore 10:00 alle ore 16:00
Gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti: Comune di Morciano di Leuca
Numero Verde: 800410472
Altro recapito: 0833743100
Posta ordinaria: Piazza Papa Giovanni Paolo II 1 73040 Morciano di Leuca (LE)
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Orari e giornate di apertura:
Giovedì dalle 16:00 alle 18:00
3) Recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento
E' attivo un servizio di pronto intervento che l'utente può richiedere esclusivamente per errato posizionamento o rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale e di prossimità o dei cestini, nel caso in cui costituiscano impedimento alla normale viabilità.
Per richiedere l'attivazione occorre contattare il Gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani al Numero Verde 800 33033, raggiungibile 24 ore su 24, sia da rete fissa che da rete mobile.
4) Modulistica per l'invio di reclami inerenti il servizio di igiene urbana e la gestione delle tariffe
Per l'invio di reclami e/o segnalazioni inerenti il servizio di igiene urbana è possibile contattare il Gestore dei servizi utilizzando i contatti e gli strumenti presenti al seguente link:
https://gialplast.it/whistleblowing/
Per l'invio di proposte/osservazioni/reclami inerenti la gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti è possibile contattare il Comune di Morciano di Leuca utilizzando il modello di istanza allegato:
Istanza proposte, osservazioni e reclami TARI
Allegato
Modulo Reclami SIU
5) Calendario, orari e modalità di raccolta dei rifiuti.
Il calendario e gli orari di raccolta dei rifiuti sono consultabili al seguente link:
Calendario Raccolta Rifiuti Morciano di Leuca
In tutti i Comuni dell'ARO Lecce 8 è disponibile il servizio di RITIRO GRATUITO A DOMICILIO di rifiuti ingombranti, R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), sfalci e potature.
6) Campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti
Al momento non sono previste campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti nel Comune di Morciano di Leuca.
7) Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto
Tutte le istruzioni e le modalità operative di separazione e conferimento dei rifiuti potranno essere reperite ai seguenti link:
https://gialplast.it/carta-servizi-aro-lecce-8/
https://www.biancoigiene.it/arolecce8/assets/files/Guida_Servizi.pdf
8) Carta della qualità del servizio
Si riporta, di seguito, la carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Morciano di Leuca approvata da Ager Puglia con Determina n. 526 del 27 dicembre 2022, in qualità di Ente Territorialmente Competente.
Determina approvazione Carta della Qualità
CARTA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
9) Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune
La percentuale di raccolta differenziata conseguita dal Comune di Morciano di Leuca può essere visualizzata sul sito dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) al seguente link:
Le informazioni presenti sul sito dell’ISPRA potrebbero non essere aggiornate a causa delle tempistiche impiegate dallo stesso Istituto per l’elaborazione e la pubblicazione dei dati.
Per consultare dati maggiormente aggiornati, è possibile utilizzare l’Osservatorio Rifiuti della Regione Puglia al seguente link:
OSSERVATORIO REGIONALE DEI RIFIUTI IN PUGLIA
inserendo l'anno di interesse e selezionando il Comune di Morciano di Leuca.
10) Calendario del servizio di spazzamento e lavaggio strade e divieti di viabilità e sosta
Il calendario e gli orari dei servizi di spazzamento e lavaggio sono consultabili al seguente link:
https://gialplast.it/senza-categoria/calendario-raccolta-differenziata/
11) Regole di calcolo della tariffa
Si procede al calcolo della TARI in relazione a due macrocategorie di utenze:
• Utenze domestiche (civili abitazioni e relative pertinenze) per le quali si tiene conto della superficie tassabile (parte fissa) e dei componenti del nucleo familiare (parte variabile);
• Utenze non domestiche (attività): per le quali si tiene conto della superficie tassabile e delle categorie di appartenenza così come definite per i Comuni con meno di 5.000 abitanti.
L'importo TARI viene poi maggiorato del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA), pari al 5% dell'importo totale.
Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a prescindere dall'uso a cui sono adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
VARIABILI E MODELLO DI CALCOLO DELLA TARI PER UTENZE DOMESTICHE
QUOTA FISSA: è determinata in relazione ai mq di superficie soggetta a tributo (alloggio + eventuali pertinenze coperte) sulla base di coefficienti determinati annualmente ai sensi del DPR 158/99. L’addebito per Quota Fissa riportato in bolletta si ottiene moltiplicando la relativa tariffa annua, come sopra determinata, per il numero di giorni del periodo di riferimento (ad esempio per il periodo gennaio/giugno i giorni sono 181, ovvero 182 negli anni bisestili) e dividendo per i giorni dell’anno (365, ovvero 366 negli anni bisestili).
QUOTA VARIABILE: è determinata in relazione al numero degli occupanti mediante coefficienti determinati annualmente ai sensi del DPR 158/99. L’addebito per Quota Variabile riportato in bolletta si ottiene moltiplicando la relativa tariffa annua per il numero di giorni del periodo di riferimento (ad esempio per il periodo gennaio/giugno i giorni sono 181, ovvero 182 negli anni bisestili) e dividendo per i giorni dell’anno (365, ovvero 366 negli anni bisestili).
Per l’anno in corso (2023) i coefficienti approvati con D.C.C n. 8 del 09/03/2023 sono i seguenti:
MODELLO DI CALCOLO PER UTENZE DOMESTICHE
Anche per le UTENZE NON DOMESTICHE (UND), l’ammontare dovuto a titolo di TARI si ottiene dalla somma della quota fissa + la quota variabile. In tal caso, tuttavia, non si tiene conto degli occupanti ma soltanto delle superfici e dei coefficienti di potenziale produzione
12) Eventuali riduzioni della tariffa
Ai sensi dell’art. 1, comma 659 della Legge 147/2013, la tariffa del tributo che si applica comunque per l’intero anno è ridotta nelle seguenti ipotesi:
a) riduzione del 20 per cento della parte fissa e variabile della tariffa per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, limitatamente ad una sola unità immobiliare;
b) riduzione del 30 per cento della parte fissa e variabile della tariffa per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono all’estero (iscritti A.I.R.E.), limitatamente ad una sola unità immobiliare;
c) riduzione del 66,66 per cento della parte fissa e variabile della tariffa per l'abitazione occupata da soggetti che risiedono all’estero (iscritti A.I.R.E.) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, così come previsto dall’art. 1 comma 48 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
d) riduzione del 25 per cento della parte fissa e variabile della tariffa per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte utilizzate per lo svolgimento di attività stagionali della durata massima di 120 giorni, o ad uso non continuativo ma ricorrente; riduzione pari al 15 per cento per le attività stagionali della durata massima di 210 giorni. Rientrano, inoltre, in questa fattispecie i contribuenti che occupano o detengono in anni consecutivi i medesimi locali anche se l’occupazione viene temporaneamente sospesa. Il contribuente è tenuto a dichiarare annualmente in autocertificazione il periodo di effettivo svolgimento dell’attività;
e) riduzione del 50 per cento della parte fissa e variabile della tariffa per le attività di agriturismo e home restaurant.
Ai sensi dell’art. 1, comma 659 della Legge 147/2013, la TARI è dovuta nella misura del 20% nel caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti/effettuazione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento/interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente;
Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, limitatamente ad una sola unità immobiliare, è prevista una riduzione del 30 per cento della quota variabile del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l’anno successivo in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell’attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 1, comma 682 lettera a) punto quattro della Legge 147/2013:
a) Il Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle famiglie residenti, che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, l’esonero totale o parziale dal pagamento della tariffa.
b) L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro i termini che verranno fissati dall’avviso pubblico che sarà pubblicato con cadenza annuale e compatibilmente con la disponibilità di spesa dei bilanci di competenza.
c) Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi e i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l’entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
d) Le riduzioni e le esenzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
e) Le riduzioni sono applicate a conguaglio, tramite restituzione/compensazione delle somme che eventualmente fossero già state versate.
Le utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate potranno accedere a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, sulla base del proprio valore ISEE, in adesione ai criteri indicati dall'autorità ARERA. Le modalità di attribuzione saranno indicate da ARERA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i.
Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 che intendano avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico a decorrere dall’anno successivo all’anno in corso, con obbligo di comunicazione entro il 30 giugno dell’anno in corso, la scelta dovrà essere vincolante per almeno due anni. Non è consentito avvalersi di alcuna risoluzione anticipata prima del biennio in questione. Le utenze non domestiche che avvieranno autonomamente a recupero solo una parte dei propri rifiuti urbani a decorrere dall’anno successivo all’anno in corso, con obbligo di comunicazione entro il 30 giugno dell’anno in corso, dovranno garantire l'intera gestione di almeno una frazione merceologica per il periodo non inferiore a due anni. Per le utenze non domestiche che si siano avvalse di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico a decorrere dall’anno 2022 e 2023, la scelta rimane vincolante per cinque anni con facoltà, a discrezione del gestore pubblico, di rientro anticipato prima del termine fissato. Entro il 10 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza della TARI l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente al recupero nell’anno di competenza della TARI per come desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti con gli allegati e le modalità previste dal regolamento di gestione del servizio rifiuti. La percentuale di riduzione applicata alla quota variabile sarà calcolata, in base alla tipologia di utenza, in relazione all'incidenza della frazione merceologica del rifiuto avviato a recupero nel complesso della composizione merceologica media di rifiuti attribuito alla stessa utenza secondo la Tabella di seguito riportata unitamente alla relativa associazione tra le categorie tariffarie e le macrocategorie valevoli per il Comune di Morciano di Leuca (Fonte: ISPRA). La composizione merceologica è da considerare applicabile al 70% dei rifiuti prodotti, la restante quota del 30% viene considerato come rifiuto secco residuo o indifferenziato.
Allegati:
Modulo per avvio autonomo al riciclo dei rifiuti urbani
Modulo trasmissione dati delle UND
Richiesta di Riduzione Utenza Non Domestica
Richiesta di Riduzione Utenza Domestica
13) Delibere approvazione tariffe
Tariffe TARI 2023:
Delibera approvazione tariffe TARI 2023
Tariffe TARI 2023 utenze domestiche
Tariffe TARI 2023 utenze non domestiche
14) Regolamento TARI
15) Modalità di pagamento
TARI 2023:
Il pagamento potrà essere eseguito indifferentemente presso gli uffici postali o presso gli sportelli bancari, senza addebito di commissioni, presentando i moduli allegati alla bollettazione TARI (modelli di delega F24 semplificati). Solo per i contribuenti residenti all'estero il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie, indicando:
IBAN: IT87 O052 6279 748T 2099 0000 652
BIC: BPP UIT33
intestato a "Comune di Morciano di Leuca" indicando in causale il codice fiscale del contribuente seguito da "TARI 2023". Inviare per i successivi controlli copia del bonifico via mail all'indirizzo dell'Ufficio Tributi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
16) Scadenze per il pagamento
TARI 2023:
17) Informazioni per omesso/ritardo pagamento
In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.
Al contribuente che non versi alla prescritta scadenza le somme indicate nel sollecito di versamento è notificato, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, costituisce titolo idoneo al recupero coattivo dell’importo da riscuotere.
18) Procedura per segnalazione errori importi
Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all’applicazione del tributo e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall’home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line.
Richiesta rettifica importi addebitati TARI
19) Attivazione della riscossione in formato elettronico (online)
È previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo per posta semplice, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
Richiesta ricezione documento riscossione in formato elettronico
20) Modalità e termini per l’accesso alla rateizzazione degli importi
È ammessa la possibilità di rateizzazione degli avvisi di accertamento esecutivi agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, quindi desumibile dall’ISEE in corso di validità.
21) Attivazione, variazione e cessazione di una utenza
La dichiarazione del tributo TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio secondo quanto previsto dalla Del. ARERA n. 15/2022/R/rif, deve essere presentata all’Ufficio del Comune competente della gestione della TARI mediante uno dei punti di contatto messi a disposizione ovvero tramite posta, via e-mail, posta elettronica certificata (pec) o mediante sportello fisico, compilando l’apposito modulo scaricabile tra gli allegati e disponibile presso gli sportelli fisici.
La dichiarazione originaria di attivazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo all’ufficio competente della gestione della TARI entro il termine di 30 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione di variazione/cessazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo all’ufficio competente della gestione della TARI entro il termine di 90 (giorni) giorni solari dalla data di intervento della variazione o cessazione.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e producono effetti a decorrere dalla data di presentazione non avendo effetti retroattivi.
Modulo dichiarazione TARI utenze domestiche
Modulo dichiarazione TARI utenze non domestiche
22) Tariffa media
TARI 2023 utenze domestiche e non domestiche per 100 mq:
23) Standard generali di qualità del servizio di igiene urbana
L'ente territorialmente competente, Ager Puglia, con determina n. 161 del 30/04/2022 ha posizionato il Comune di Morciano di Leuca nello schema I "Livello qualitativo minimo".
Il documento è disponibile al seguente link:
https://ager.puglia.it/wp-content/uploads/2022/10/DD.-n.-161-del-30.04.2022.pdf
24) Comunicazioni ARERA
Al momento non sono presenti comunicazioni da parte di Arera.
I riferimenti normativi sono consultabili ai seguenti link:
https://www.arera.it/it/docs/22/015-22.htm
https://www.arera.it/it/docs/19/444-19.htm
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