La Regione Puglia, con Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 57 "Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49", pubblicata sul BURP n. 161 supplemento del 20/12/2018, ha inserito, integrandola, nella L.R. 49/2017 il Capo II Bis "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere" che attribuisce il "Codice Identificativo di Struttura" (CIS).
Con Deliberazione n. 22/2020, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 11.02.2020, la Giunta Regionale ha approvato le modalità attuative e di gestione del "Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere".
Con Atto Dirigenziale n. 34 del 18.02.2020, la Sezione Turismo ha adottato la modulistica online da utilizzare per l'attivazione e la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere, ha definito i contenuti ed il formato materiale del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e i caratteri alfanumerici che compongono il CIS – Codice Identificativo di Struttura.
Il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere è un elenco, a formazione progressiva ed aggiornato quotidianamente, contenente tutte le strutture ricettive non alberghiere, tra cui sono compresi anche gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità̀ turistiche.
Il CIS – Codice Identificativo di Struttura è costituito da 19 caratteri alfanumerici. La L.R. 57/2018 obbliga tutti i soggetti destinatari a riportare il CIS, a far data dall'1 giugno 2020, in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali utilizzati a scopo di pubblicità, promozione o commercializzazione dell'offerta ricettiva. Anche i soggetti che effettuano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti destinatari devono pubblicare il CIS sugli strumenti utilizzati.
Soggetti destinatari della normativa sono i gestori delle strutture ricettive extralberghiere e i locatori degli alloggi o delle porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), della l. 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
Sono definite strutture ricettive extralberghiere, ai fini della L.R. 57/2018:
- i villaggi turistici, i campeggi, le mini-aree di sosta, gli ostelli della gioventù, le residenze turistiche o residence, la case e appartamenti per vacanza, le case per ferie, gli esercizi di affittacamere (artt. 14, 23, 39, 41 e 43 della L.R. 11/1999);
- le attività agrituristiche con ricettività (L.R. 42/2013);
- le attività ricettive di Bed and Breakfast, sia a conduzione familiare sia in forma imprenditoriale (L.R. 27/2013).
Al fine di consentire la gestione del Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere e l'attribuzione del Codice Identificativo di Struttura (CIS), è stato realizzato un applicativo informatico che consente l'attribuzione del CIS a tutti i soggetti destinatari.
Il Registro delle strutture ricettive non alberghiere è realizzato in formato elettronico. Sono previste due versioni di tale Registro: la prima, ad accesso riservato, accessibile tramite il DMS – Digital Management System, all'indirizzo www.dms.puglia.it, contiene tutti i dati delle strutture ricettive non alberghiere, così come inseriti da parte degli utenti; la seconda, di pubblica consultazione, comprende soltanto alcune di tali informazioni, nel rispetto della salvaguardia e tutela dei dati personali, ed è consultabile online sui portali istituzionali.
A decorrere dalla pubblicazione della DGR 22/2020, il sistema provvede automaticamente ad attribuire alle strutture ricettive extralberghiere già registrate nel DMS (esclusi gli alloggi locati per finalità̀ turistiche) il Codice Identificativo di Struttura (CIS), che sostituisce eventuale altro codice attribuito in precedenza, e ad inserire ognuna di essa nel Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere. A decorrere dal 2 marzo 2020, il CIS sarà ricavabile anche attraverso il servizio "Stampa CIS " disponibile nell'Area Riservata del DMS. Il CIS è riportato, a partire dalla data di pubblicazione della predetta DGR, sulla Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS) in corso di validità che deve essere opportunamente stampata dall'operatore turistico. Per le strutture ricettive extralberghiere avviate e registrate nel DMS dopo la pubblicazione della DGR 22/2020 (esclusi gli alloggi locati per finalità̀ turistiche), il sistema provvede ad attribuire il Codice Identificativo di Struttura (CIS) al momento della convalida della Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS) che, parimenti, deve essere opportunamente stampata dall'operatore turistico (gestore della struttura).
Per quanto riguarda, invece, gli alloggi locati ad uso turistico, i locatori sono tenuti, invece, ad effettuare, a partire dal 2 marzo 2020, la registrazione della struttura/strutture offerta in locazione all'interno del DMS, utilizzando il servizio digitale "Aggiungi locazione turistica". Per avviare la procedura finalizzata all'iscrizione nel Registro e all'ottenimento del CIS, l'utente deve accedere al DMS, all'indirizzo www.dms.puglia.it. In coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale, la registrazione e l'accesso al DMS vengono effettuati attraverso il sistema SPID – livello 2 (persona/cittadino). L'utente deve cliccare sulla voce "ACCEDI O REGISTRATI CON SPID", selezionare il proprio fornitore SPID (Identity Provider) tra quelli elencati e seguire la procedura di accesso specifica. Conclusa la fase di accesso SPID, l'utente accede alla propria Area Riservata dove sono presentati tutti i servizi digitali disponibili per l'utente stesso in qualità di Cittadino. All'interno dell'Area Riservata, deve cliccare su "Aggiungi locazione turistica" e compilare i campi previsti. Dopo aver cliccato su "Invia Registrazione", la locazione turistica risulterà registrata nel DMS. Al termine, il sistema attribuirà il CIS e consentirà il download del documento PDF "Comunicazione Locazione Turistica", contenente tutti i dati inseriti, compreso il CIS assegnato. L'attività sarà, inoltre, inserita nel Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere.
Gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche, così come già avviene per le altre strutture ricettive, avranno la possibilità di usufruire dei servizi previsti dai portali istituzionali, ossia www.viaggiareinpuglia.it e www.agenziapugliapromozione.it in cui è presente un motore di ricerca degli operatori turistici della Puglia.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, le strutture ricettive non alberghiere che, a far data dall'1 giugno 2020, non ottemperano correttamente ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggette alla sanzione pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture ricettive extralberghiere e dei locatori, pubblicano il CIS sugli strumenti utilizzati. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, i soggetti che non ottemperano correttamente al predetto obbligo, ovvero che contravvengono all'obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.